Art. 27.
(Menzioni qualificative dei funghi secchi).

      1. La denominazione di vendita dei funghi secchi deve essere accompagnata dalle seguenti menzioni qualificative:

          a) «extra», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1)  presentazione:

      1.1)  solo fette o sezioni di cappello o di gambo, complete, in quantità non inferiore al 70 per cento della quantità del prodotto finito;
1.2)  assenza di briciole;
1.3)  colore della carne da bianco a crema;

2)  requisiti:

      2.1)  tramiti di larve: non più del 10 per cento m/m;
2.2)  funghi anneriti: non più del 5 per cento m/m;

          b) «speciali», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1)  presentazione:

      1.1)  solo fette o sezioni di cappello o di gambo, complete, in quantità non inferiore al 50 per cento della quantità del prodotto finito;
      1.2)  assenza di briciole;
      1.3)  colore della carne da crema a nocciola;

2)  requisiti:

      2.1)  tramiti di larve: non più del 15 per cento m/m;
      2.2)  funghi anneriti: non più del 10 per cento m/m;

 

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          c) «commerciali», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1)  presentazione:

      1.1)  solo fette o sezioni di cappello o di gambo, complete, in quantità non inferiore al 30 per cento della quantità del prodotto finito;
1.2)  presenza massima di briciole: 5 per cento della quantità del prodotto finito;
1.3)  colore della carne da marrone chiaro a marrone scuro;

2)  requisiti:

      2.1)  tramiti di larve: non più del 20 per cento m/m;
2.2)  funghi anneriti: non più del 20 per cento m/m;

          d) «briciole», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1)  presentazione: frammenti di sezione di fungo di dimensioni tali da consentirne il passaggio in un vaglio con maglie di 0,5 per 0,5 cm e raccolti da un vaglio con maglie di 0,1 per 0,1 cm;

2)  requisiti:

      2.1)  tramiti di larve: non più del 20 per cento m/m;
2.2)  funghi anneriti: non più del 20 per cento m/m.

      2. I funghi secchi, provenienti da Paesi dell'Unione europea o originari di Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.