1. La denominazione di vendita dei funghi secchi deve essere accompagnata dalle seguenti menzioni qualificative:
a) «extra», se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
1.1) solo fette o sezioni di cappello o di gambo, complete, in quantità non inferiore al 70 per cento della quantità del prodotto finito;
1.2) assenza di briciole;
1.3) colore della carne da bianco a crema;
2) requisiti:
2.1) tramiti di larve: non più del 10 per cento m/m;
2.2) funghi anneriti: non più del 5 per cento m/m;
b) «speciali», se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
1.1) solo fette o sezioni di cappello o di gambo, complete, in quantità non inferiore al 50 per cento della quantità del prodotto finito;
1.2) assenza di briciole;
1.3) colore della carne da crema a nocciola;
2) requisiti:
2.1) tramiti di larve: non più del 15 per cento m/m;
2.2) funghi anneriti: non più del 10 per cento m/m;
c) «commerciali», se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
1.1) solo fette o sezioni di cappello o di gambo, complete, in quantità non inferiore al 30 per cento della quantità del prodotto finito;
1.2) presenza massima di briciole: 5 per cento della quantità del prodotto finito;
1.3) colore della carne da marrone chiaro a marrone scuro;
2) requisiti:
2.1) tramiti di larve: non più del 20 per cento m/m;
2.2) funghi anneriti: non più del 20 per cento m/m;
d) «briciole», se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione: frammenti di sezione di fungo di dimensioni tali da consentirne il passaggio in un vaglio con maglie di 0,5 per 0,5 cm e raccolti da un vaglio con maglie di 0,1 per 0,1 cm;
2) requisiti:
2.1) tramiti di larve: non più del 20 per cento m/m;
2.2) funghi anneriti: non più del 20 per cento m/m.
2. I funghi secchi, provenienti da Paesi dell'Unione europea o originari di Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.